Legislazione

Secondo la legge, un'azienda di acquacoltura è definita come un impianto in cui gli animali acquatici sono allevati con tecniche volte ad aumentare la produzione al di là di quella possibile in condizioni naturali. Gli allevamenti di acquacoltura sono soggetti a diverse ordinanze e regolamenti. Ulteriori basi legali si applicano alla produzione di pesce per il consumo umano.

Indice

Categorizzazione di pesci e gamberi

Secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali (TSchV), le categorie di animali sono differenziate a due livelli: 

  • Al primo livello, vengono distinti in animali domestici e selvatici in base al loro stato di addomesticamento. A questo livello, i pesci e i gamberi sono considerati animali selvatici. 
  • A un secondo livello, si fa una distinzione in base al tipo di utilizzo, distinguendo tra animali da allevamento, animali da compagnia e animali da laboratorio. I pesci e i gamberi dell'acquacoltura commerciale, ad esempio, sono considerati animali da allevamento a questo livello, le koi nel laghetto da giardino come animali domestici e i pesci zebra in laboratorio come animali da laboratorio. I pesci non sono considerati animali da allevamento. Tuttavia, le feci prodotte dai pesci, ad esempio, sono classificate come letame da cortile. 

Procedura di approvazione

L'acquacoltura non ha un posto ben definito nella legislazione nazionale e cantonale. La legislazione è di competenza del governo federale, ma l'applicazione spetta ai cantoni. Le norme giuridiche sono spesso interpretate in modo diverso nei vari cantoni, il che porta a delle incertezze. 

Le procedure di autorizzazione per l'installazione e il funzionamento degli impianti sono condotte a livello cantonale. Le autorizzazioni riguardano:

  • la conformità edilizia e urbanistica, 
  • l'uso e il trattamento dell'acqua, 
  • la protezione della fauna selvatica, 
  • la detenzione di animali selvatici, 
  • la formazione, 
  • la registrazione dell'allevamento ittico, 
  • e il rapporto con gli alimenti. 

Basi legali

Raccolta di leggi per le imprese di acquacoltura in generale

Raccolta di diritti in aggiunta per la produzione di pesce commestibile

Raccolta di leggi per l'acquacoltura biologica

Acquacoltura nella zona agricola

La Legge sull'agricoltura definisce il concetto e la portata dell'agricoltura. Essa comprende "la produzione di prodotti utilizzabili derivanti dalla coltivazione e dall'allevamento di bestiame". In Svizzera, tuttavia, pesci e crostacei non sono considerati animali da allevamento. I relativi impianti di produzione non sono quindi compatibili con le zone agricole secondo la Legge sulla pianificazione territoriale. 

Tuttavia, è possibile gestire un impianto di acquacoltura come attività secondaria non agricola. In questo caso, l'azienda deve dimostrare di essere dipendente da un reddito aggiuntivo e deve dimostrarlo con un progetto operativo. La legge sull'agricoltura prevede già il sostegno alla pesca professionale e alla piscicoltura, in particolare attraverso misure relative alle strutture, alla lavorazione e alla commercializzazione, nonché attraverso misure di promozione delle vendite e di sostegno ai progetti di sviluppo regionale.

[1] T. Janssens, L. Regazzoni, und F. Tschudi (2020), Aufbau einer Koordinationsstelle für die Schweizer Aquakultur. 
[2] Website des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, https://www.blv.admin.ch
[3] Website des Bundesamtes für Landwirtschaft, https://www.blw.admin.ch